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Condizioni generali (2001) della SPEDLOGSWISS - Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS in vigore dal 1.9.2001)
Premessa
La SPEDLOGSWISS (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica) ha pubblicato per la prima volta delle Condizioni generali (CG) il 30 marzo 1922. Furono rivedute il 29.1.1932, il 21.5.1966, il 23.10.1980 ed il 1.1.1994. Le condizioni generali hanno per scopo di integrare le disposizioni legali.
Art. 1 Campo di applicazione
Le Condizioni generali sono applicabili a tutti i mandati di spedizione assunti da membri della SPEDLOGSWISS e delle sue sezioni locali.
Art. 2 Attività dello spedizioniere
Si distinguono quattro tipi di attività:
Lo spedizioniere quale intermediario In tale funzione, lo spedizioniere esercita unicamente l'attività di un commissionario. Egli stipula, per conto del suo mandante, contratti con vettori, spedizionieri, agenti doganali, magazzinieri e altri mandatari subagenti.
Lo spedizioniere quale vettore. Soltanto nei casi seguenti, qui elencati in modo esaustivo, lo spedizioniere assume il ruolo di vettore:
- quando esegue un trasporto con mezzi propri
- quando emette un proprio documento di trasporto con obbligo di consegna, ad esempio un "Multimodal Transport Document", ecc.
- in caso di trasporti terrestri esclusivamente europei (ad eccezione dei trasporti eseguiti esclusivamente per ferrovia); fa eccezione il caso in cui lo spedizioniere si dichiari espressamente quale intermediario e agisca come tale.
Lo spedizioniere quale puro depositario. Per il magazzinaggio (introduzione, estrazione, deposito, gestione del deposito) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fanno stato le Condizioni generali della SPEDLOGSWISS per il deposito (CG SPEDLOGSWISS deposito/magazzinaggio).
Lo spedizioniere quale esecutore di altri servizi (pratichedi sdoganamanto, prestazioni di logistica, ecc.). Dette attività possono essere o non essere direttamente o indirettamente, connesse con un trasporto.
Art. 3 Offerte
Le offerte decadono se non sono accettate entro 30 giorni dalla loro emissione.
Art. 4 Conferimento del mandato
Il mandato deve essere trasmesso allo spedizioniere per iscritto o mediante mezzi di comunicazione elettronici. Se viene conferito verbalmente o per telefono, il mandante risponde per i rischi relativi a comunicazioni erronee o incomplete, fintanto che allo spedizioniere non pervenga una conferma scritta del mandato. Il mandato deve contenere tutti i dati occorrenti per la sua normale esecuzione, quali l'indicazione di merci regolamentate (per esempio: merce pericolosa) o che altrimenti esigono un trattamento speciale.
Disposizioni particolari
Art. 7 Controllo
Lo spedizioniere esamina accuratamente il mandato che gli è conferito, ma non è tenuto ad accertare il contenuto di contenitori o dei colli oggetto della spedizione, né a verificarne pesi o misure.
Art. 8 Termini di consegna
La garanzia di termini di consegna può essere stipulata soltanto nella forma scritta.
Art. 13 Assicurazione di trasporto
Lo spedizioniere provvede all'assicurazione del trasporto soltanto su espressa richiesta scritta del mandante.
Art. 11 Merci di valore elevato
Il mandante deve indicare espressamente nel mandato le merci di valore elevato.
Art. 12 Primo carico/ultimo scarico
Salvo accordi contrari, il carico dei mezzi di trasporto e dei relativi contenitori compete al mittente, il loro ultimo scarico al destinatario.
Art. 14 Magazzinaggio
A un mandato d'immagazzinaggio accettato dallo spedizioniere, si applicano i regolamenti del deposito scelto quale parte integrante del rapporto contrattuale fra mandante e spedizioniere.
Responsabilità dello spedizioniere
Art. 19 Principio
Lo spedizioniere risponde nei confronti del proprio mandante per una diligente esecuzione del mandato.
Art. 20 Forza maggiore
Lo spedizioniere è liberato da ogni responsabilità se il danno è causato da circostanze che né lui né i propri mandatari subagenti erano in grado di evitare con le relative conseguenze.
Art. 22 Limitazione quantitativa della responsabilità
La responsabilità dello spedizioniere è limitata:
-in caso di perdita o danneggiamento della merce, all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo di peso lordo della parte colpita della spedizione
-in caso di danni derivanti da ritardi, al costo del trasporto
-in caso di danni nella prestazione di altri servizi (pratiche di sdoganamento, ecc.), all'entità effettiva del danno.
La responsabilità dello spedizioniere è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20'000 (ventimila) diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.
Responsabilità dello spedizioniere quale vettore (secondo l'art. 2, comma 2)
Art. 23 Principio
Lo spedizioniere risponde quale vettore per tutto il percorso del trasporto. Rimane riservato il caso in cui lo spedizioniere effettua con mezzi propri soltanto una parte del trasporto.
Art. 24 Fine della responsabilità
La responsabilità dello spedizioniere si estingue con la presa in consegna incondizionata della merce trasportata da parte del destinatario o di un suo incaricato. Restano riservati i termini
di reclamo in caso di difetti occulti.
Art. 25 Limitazione quantitativa della responsabilità
In caso di perdita o danneggiamento della merce trasportata,la responsabilità dello spedizioniere quale vettore è limitata come segue:
-conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità applicabili alla tratta di trasporto lungo la quale si è verificato il danno, eventualmente, secondo le disposizioni sulla responsabilità risultanti dai documenti di trasporto
-in caso di trasporti terrestri internazionali europei o di trasporti terrestri all'interno della Svizzera, all'importo massimo di 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo, esclusi i trasporti effettuati esclusivamente per ferrovia. Per i danni derivanti da ritardi, la responsabilità dello spedizioniere è limitata al costo del nolo. La responsabilità è in ogni caso limitata all'importo massimo di 20'000 (ventimila) diritti speciali di prelievo per ogni evento dannoso.
Art. 31 Diritto di ritenzione
Le merci consegnate o comunque pervenute allo spedizioniere lo garantiscono come pegno manuale per il saldo risultante da tutte le sue relazioni commerciali con il mandante.
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